Approvato ieri in Consiglio dei Ministri il Decreto che introduce il Piano Transizione 5.0 per attuare la tanto attesa rivoluzione green e digitale delle imprese.
Dopo le numerose indiscrezioni uscite nei mesi scorsi è finalmente stato approvato il decreto che definisce i contorni della nuova agevolazione Transizione 5.0 attiva per il biennio 2024-2025. Non mancano le sorprese e sono ancora attesi i decreti con le modalità operative, ma ad oggi è già possibile identificare gli ambiti di intervento e gli investimenti ammissibili.
Le risorse complessive, note già dall’integrazione del RePowerEU, destinate al Piano ammontano a 6,3 miliardi di euro suddivisi in tre moduli:
- Energy efficiency (acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0 – 3,7 miliardi di allocazioni);
- Autoconsumo e autoproduzione (acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili – 1,89 miliardi di risorse disponibili);
- Formazione del personale in competenze per la transizione verde (630 milioni).
I beneficiari restano le imprese su tutto il territorio che effettuano investimenti nel biennio 2024 e 2025 in:
- beni materiali e immateriali nuovi e strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi ai sistemi informativi;
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (solo in presenza di investimenti di cui al punto a) superiori a 40.000€);*
- spese per la formazione del personale nel limite del 10% degli investimenti di cui ai punti a) e b) e in ogni caso sino al massimo di 300.000€; (solo in presenza di investimenti di cui al punto a) superiori a 40.000€);
*Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma I, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.
Ufficializzate anche le aliquote e le condizioni minime di risparmio energetico, di seguito dettagliate:
Fino a 2,5 milioni € | Da 2,5 a 10 milioni € | Da 10 a 50 milioni € | |
Classe I | 35% | 15% | 5% |
Classe II | 40% | 20% | 10% |
Classe III | 45% | 25% | 15% |
È importante sottolineare che le percentuali sopra indicate sono comprensive anche delle agevolazioni previste dal già attivo Piano Nazionale Industria 4.0, che per gli anni dal 2023 al 2025 prevede una percentuale di agevolazione massima del 20% per investimenti in beni e tecnologie industria 4.0. Il nuovo Piano Transizione 5.0 infatti, integrerà e potenzierà Industria 4.0.
Le Classi si differenziano in base al risparmio energetico determinato dall’investimento e potranno riguardare o l’intera struttura produttiva in cui è effettuato l’investimento o il singolo processo interessato dall’investimento:
Classe I | Classe II | Classe III | |
Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva | >3% | >6% | >10% |
Riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dell’investimento | >6% | >10% | >15% |
Altro elemento di rilievo è l’importo di investimento massimo agevolabile per singola azienda innalzato dai 20 milioni di euro attuali a 50 milioni.
Arrivano poi importanti novità sugli oneri documentali per poter usufruire del credito. Innanzitutto, gli investimenti in beni materiali e immateriali dovranno rispondere ai requisiti previsti dal Piano Industria 4.0, primo fra tutti l’interconnessione. Vengono specificate anche le prime indicazioni sul calcolo della riduzione dei consumi e chiarito il caso delle imprese di nuova costituzione che potranno accedere all’incentivo con un confronto basato su uno scenario controfattuale, di cui verranno forniti i criteri con successivo decreto.
In merito alle certificazioni è confermata la presenza di due momenti distinti:
a) Certificazione ex ante che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) Certificazione ex post che attesti l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni.
Dal testo emerge poi che la fruizione dell’incentivo non sarà automatica. Le imprese dovranno infatti inviare al Ministero tramite modalità ancora da definirsi le certificazioni di cui sopra e solo dopo il provvedimento di concessione potranno utilizzare il credito di imposta, che nel frattempo sarà stato comunicato anche all’Agenzia delle Entrate.
Rispetto al Piano Industria 4.0 viene introdotta anche la necessità della certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili da parte di un revisore contabile. Per le aziende non obbligate alla revisione legale dei conti è istituito un ulteriore credito di imposta a copertura delle spese fino ad un massimo di 5.000 euro.
Cosa manca? Con successivo decreto dovranno essere definite le modalità di invio e i contenuti delle certificazioni, il metodo di calcolo del risparmio energetico, i requisiti dei valutatori indipendenti e le procedure di concessione. Ancora molto quindi, ma si spera che ciò avvenga entro i 30gg previsti dal decreto.
In conclusione, è importante ricordare che in caso di rispondenza, solo ai Requisiti di Industria 4.0, rimangono in vigore le aliquote in essere fino al 31/12/2025 (con consegne fino al 30/06/2026).